25 Aprile 2024
visibility
News

Cedolare Secca

02-10-2011 22:46 - Fisco e Legislazione
PREMESSA
L'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (di seguito
decreto legislativo) concernente "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale
Municipale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2011, n. 67 ed entrato
in vigore il 7 aprile 2011, ha introdotto, a partire dal 2011, un nuovo regime
facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative
degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze.
La possibilità di optare per il regime facoltativo di imposizione è
riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale
di godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono
nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni. L'opzione
comporta l'assoggettamento del canone di locazione ad una imposta operata nella
forma della cedolare secca.
Si tratta di un sistema di tassazione alternativo a quello ordinario.
L'opzione da parte del locatore dell'immobile per il regime della cedolare secca
esclude l'applicazione per il periodo di durata dell'opzione:
• dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), secondo le aliquote
progressive per scaglioni di reddito, e delle relative addizionali sul reddito
fondiario prodotto dall'immobile locato;
• dell'imposta di registro dovuta sul contratto di locazione, generalmente
prevista nella misura del 2 % del canone pattuito;
• dell'imposta di bollo sul contratto di locazione dovuta nella misura di euro
14,62 per ogni foglio.
La cedolare secca sostituisce le imposte di registro e di bollo, ove
dovute, anche sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione.
In linea generale, l'opzione per la cedolare secca consente al locatore di
applicare un regime di tassazione agevolato e semplificato; l'opzione da parte del
locatore per l'accesso a detto regime esplica, tuttavia, effetti anche nei confronti
del conduttore che non è più tenuto, per il periodo di durata dell'opzione, al
versamento dell'imposta di registro sul contratto di locazione concluso.
4
Per il periodo di durata dell'opzione, inoltre, è sospesa per il locatore la
facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se detta facoltà è prevista
nel contratto di locazione. A tal fine, il locatore è tenuto a comunicare
preventivamente con lettera raccomandata al conduttore l'intenzione di esercitare
l'opzione e la rinuncia all'aggiornamento del canone.
L'imposta dovuta nella forma della cedolare secca è determinata con
l'applicazione di una aliquota ordinaria del 21 per cento.
L'aliquota è ridotta al 19 per cento per i contratti a canone concordato
disciplinati dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e per i
contratti contemplati nell'articolo 8 della medesima legge relativi ad abitazioni
site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1,
comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 e negli altri
comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.
Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile
2011 (di seguito Provvedimento), sono state definite, in forza dell'articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo, le modalità di esercizio dell'opzione, i termini
e le modalità di versamento in acconto e a saldo della cedolare secca.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine
all'applicazione del nuovo regime di tassazione sostitutivo. Nel seguito si
indicherà con TUR il "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro" approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 e con TUIR il "Testo unico
delle imposte sui redditi" approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
1 AMBITO APPLICATIVO
1.1 Soggetti che possono optare per il regime della cedolare secca
La facoltà di optare per il regime della cedolare secca, come specificato
al punto 1.1 del Provvedimento, è riservata al locatore, persona fisica, titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile.
La riserva a favore delle persone fisiche risulta dal complesso
dell'articolo 3 del decreto legislativo che, dall'assoggettamento del reddito
5
fondiario derivante dalla locazione alla cedolare secca, fa anche conseguire al
comma 7 l'obbligo di tenere conto di tale reddito ai fini della determinazione
dell'imposta personale, in termini di riconoscimento della spettanza o di
determinazione di deduzioni, detrazioni fiscali, nonché di altri benefici, anche di
natura non tributaria; da cui anche la rilevanza ai fini dell'indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E).
Non possono, quindi, accedere al regime della cedolare secca le società
di persone, le società di capitali, nonché gli enti commerciali e non commerciali.
Ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo non possono
optare per il regime della cedolare secca i soggetti che procedono alla locazione
di immobili ad uso abitativo nell'esercizio dell'attività di impresa o di arti e
professioni.
Per effetto di tale disposizione restano, quindi, esclusi dal regime gli
imprenditori ovvero i lavoratori autonomi, anche nel caso in cui concedano in
locazione un immobile abitativo ai propri dipendenti. Risulta, infatti, irrilevante
la circostanza che l'immobile sia utilizzato dal dipendente per finalità abitative.
Per gli immobili abitativi locati posseduti pro quota l'opzione per il
regime della cedolare secca può essere esercitata disgiuntamente da ciascun
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento ed esplica
effetti solo in capo ai locatori che l'hanno esercitata (cfr. punto 5.1 del
Provvedimento). Il regime della cedolare secca può, quindi, essere applicato
anche in relazione ad una quota dell'immobile locato.
Non è possibile esercitare l'opzione per i redditi derivanti dalla locazione
di immobili ad uso abitativo oggetto di proprietà condominiale, attesa la
particolarità della fattispecie con riguardo alle regole che sovrintendono alla
gestione della parti comuni e alla circostanza che i contratti sono usualmente
stipulati e registrati dall'amministratore utilizzando il codice fiscale del
condominio.
6
1.2 Contratti di locazione per i quali è possibile optare per il regime della
cedolare secca
Il regime della cedolare secca può trovare applicazione in relazione ai
contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo locati per
finalità abitative e le relative pertinenze.
L'opzione può essere esercitata anche per i contratti di locazione di
durata inferiore a trenta giorni nell'anno, per i quali non sussiste l'obbligo di
registrazione in termine fisso.
La disposizione recata dall'articolo 3 del decreto legislativo fa
riferimento agli immobili abitativi e, pertanto, il regime di tassazione sostitutivo
risulta applicabile solo con riferimento ai contratti di locazione aventi ad oggetto
fabbricati censiti nel catasto dei fabbricati nella tipologia abitativa (categoria
catastale A, escluso A10) ovvero per i quali è stata presentata domanda di
accatastamento in detta tipologia abitativa.
Sono esclusi gli immobili che, pur avendo i requisiti di fatto per essere
destinati ad uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa (ad
esempio fabbricati accatastati come uffici o negozi).
Tenuto conto che la norma consente l'applicazione della cedolare secca
solo per gli immobili abitativi locati con finalità abitative, escludendo quelle
effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni, occorre
porre rilievo, al fine di valutare i requisiti di accesso al regime, anche all'attività
esercitata dal locatario ed all'utilizzo dell'immobile locato.
Esulano dal campo di applicazione della norma in commento, i contratti
di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di
impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo
dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.
Sono altresì esclusi dall'applicazione della norma in commento anche i
contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso
ufficio o promiscuo.
7
Il locatore può, invece, esercitare l'opzione per il regime della cedolare
secca in relazione ai contratti di locazione conclusi con soggetti che non
agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Sono quindi compresi
anche i contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purché
risulti dal contratto di locazione la destinazione degli immobili ad uso abitativo
in conformità alle proprie finalità. In tal caso, infatti, è soddisfatto il requisito
della destinazione dell'immobile all'uso abitativo previsto dalla norma.
In presenza dei presupposti, non osta all'esercizio dell'opzione per la
cedolare secca da parte del locatore l'intervento di un'agenzia che operi come
mero intermediario tra locatore e conduttore.
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui siano locati con il medesimo
contratto due immobili abitativi il locatore può chiedere l'applicazione della
disciplina in commento anche in relazione ad uno solo di essi (cfr. punto 4 del
Provvedimento).
Ad analoga soluzione si perviene nel caso in cui il contratto di locazione
concluso abbia ad oggetto un immobile abitativo ed un immobile strumentale per
il quale non è possibile accedere al regime della cedolare secca. Il locatore potrà
accedere al regime della cedolare secca solo in relazione alla quota di canone
relativa alla locazione dell'immobile abitativo.
Nell'ipotesi in cui sia previsto un canone unitario per entrambi gli
immobili, la quota di canone riferibile all'immobile per il quale si intende
applicare la cedolare secca deve essere determinata ripartendo il canone in
misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità.
L'opzione per il regime in commento può essere esercitata anche se il
locatore abbia locato soltanto una o più porzioni dell'immobile abitativo.
Al riguardo, si precisa che il reddito ritraibile dalla contemporanea
locazione di porzioni di un'unità abitativa, cui è attribuita un'unica rendita
catastale, deve essere assoggettato allo stesso regime impositivo. In altre parole,
l'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di
locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio
8
dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla
contemporanea locazione di altre porzioni della stessa. Rimangono fermi
modalità e termini di esercizio dell'opzione anche in caso di contemporanea
sottoscrizione di più contratti di locazione di porzioni di unità abitativa.
Esempio n. 1
Sono stipulati più contratti di locazione di porzioni di un'unità abitativa con
studenti universitari:
- porzione A, contratto di durata 1° gennaio - 31 maggio 2012;
- porzione B, contratto di durata 1° febbraio - 30 giugno 2012;
- porzione A, nuovo contratto di durata 1° settembre - 30 novembre 2012.
L'esercizio dell'opzione per la cedolare secca per la locazione della porzione A
vincola all'esercizio dell'opzione anche per la porzione B. Successivamente, in
sede di registrazione del nuovo contratto per la porzione A è possibile scegliere
se esercitare o meno l'opzione per la cedolare secca.
Il regime di tassazione sostitutiva in commento trova applicazione anche
per le pertinenze locate congiuntamente all'immobile abitativo ovvero locate con
contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all'immobile abitativo, a
condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti
contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al
contratto di locazione dell'immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del
vincolo pertinenziale con l'unità abitativa già locata.
Dalla disposizione in commento non emergono limitazioni in ordine al
numero di pertinenze per le quali è possibile optare per il regime della cedolare
secca. Pertanto, il nuovo regime opzionale può essere applicato anche in
relazione a più pertinenze, sempreché sussista un effettivo rapporto di
pertinenzialità con l'immobile abitativo locato e tale rapporto sia evidenziato nel
contratto di locazione.
9
Si precisa, infine, che il nuovo sistema di tassazione non trova
applicazione con riferimento ai contratti di sublocazione di immobili, in quanto i
relativi redditi rientrano nella categoria dei redditi diversi di cui all'art. 67,
comma 1, lett. h) del TUIR e non tra i redditi di natura fondiaria.
Non sono in ogni caso interessati dal nuovo regime di tassazione i
contratti di locazione di immobili situati all'estero, in quanto i relativi redditi
rientrano nella categoria dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. f) del
TUIR e non dei redditi fondiari.
2 CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA
2.1 Esercizio dell'opzione
Il regime di tassazione della cedolare secca ha carattere facoltativo e,
pertanto, la sua applicazione è subordinata all'esercizio di un'opzione da parte
del locatore.
In linea generale, l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione
del contratto di locazione ed esplica effetti per l'intera durata del contratto, salvo
revoca.
Si ricorda che l'obbligo della registrazione deve essere adempiuto per i
contratti di locazione di immobili esistenti nel territorio dello Stato nel termine
fisso di trenta giorni, che decorre:
• per i contratti scritti, dalla data di formazione dell'atto o, se antecedente
dalla data di esecuzione;
• per i contratti verbali, dalla data di inizio della loro esecuzione.
In caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, l'opzione per
il regime della cedolare secca deve essere esercitata entro il termine di
versamento dell'imposta di registro, vale a dire entro 30 giorni dal momento
della proroga (art. 17 del TUR), tramite la presentazione del modello per la
richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi (modello 69).
Qualora non sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del
contratto ovvero di proroga, è possibile accedere al regime della cedolare secca
10
per le annualità successive, esercitando l'opzione entro il termine previsto per il
versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del
canone relativo a ciascun anno, vale a dire entro 30 giorni dalla scadenza di
ciascuna annualità (articolo 17 del TUR).
Tale modalità deve essere osservata anche nel caso in cui il contribuente
abbia corrisposto l'imposta dovuta per la registrazione del contratto in unica
soluzione al momento della registrazione.
L'opzione per la cedolare secca, esercitata entro il termine di versamento
dell'imposta di registro dovuta per le annualità successive, esclude l'applicazione
dell'IRPEF e delle relative addizionali sul reddito fondiario, mentre le imposte di
registro e bollo già versate non possono comunque essere oggetto di rimborso
(articolo 3, comma 4, del decreto legislativo).
Esempio n. 2
Contratto di locazione pluriennale stipulato in data 15 luglio 2011 per il quale il
locatore non abbia optato per il regime della cedolare secca al momento della
registrazione ed abbia assolto l'imposta di bollo sul contratto e l'imposta di
registro in una unica soluzione.
L'opzione per il regime della cedolare secca per l'annualità successiva deve
essere effettuata entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta di
registro relativa alla seconda annualità, quindi entro il 14 agosto 2012.
2.2 Esercizio dell'opzione per i contratti non soggetti a registrazione
Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo stabilisce che "... La
cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali
non sussiste l'obbligo di registrazione".
Si tratta dei contratti di locazione di immobili, non formati per atto
pubblico o scrittura privata autentica, di durata non superiore a trenta giorni
complessivi nell'anno.
11
La durata del contratto deve essere determinata computando tutti i
rapporti di locazione anche di durata inferiore a trenta giorni intercorsi nell'anno
con il medesimo locatario (cfr. circolare n. 12 del 16 gennaio 1998). Se la durata
del contratto in tal modo determinata è inferiore a 30 giorni nell'anno è previsto
l'obbligo della registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto
dell'articolo 5 del TUR e dell'articolo 2-bis della tariffa, parte seconda, allegata
al TUR.
In base al punto 1.3.3 del Provvedimento, per i contratti per i quali non
sussiste l'obbligo di registrazione in termine fisso, il locatore può applicare la
cedolare secca in sede dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel
quale è prodotto il reddito. L'opzione esercitata in sede di dichiarazione dei
redditi, in tal caso, esplica effetti anche ai fini dell'imposta di registro nell'ipotesi
in cui la registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto sia successiva alla
dichiarazione.
Qualora, tuttavia, il contribuente provveda alla registrazione volontaria o
in caso d'uso del contratto in data antecedente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi, l'opzione per la cedolare secca deve essere esercitata in
sede di registrazione del contratto.
Esempio n. 3
Contratto di locazione di durata 4 agosto - 25 agosto 2012 non registrato. La
cedolare secca è applicata in sede di dichiarazione dei redditi 2013 per i redditi
2012.
Contratto di locazione di durata 7 luglio - 28 luglio 2012 registrato
volontariamente in data 10 luglio 2010. L'opzione deve essere esercitata in sede
di registrazione del contratto.
Per i contratti di locazione in esame il contribuente, sia che intenda
esercitare l'opzione in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta nel quale è prodotto il reddito, sia che intenda esercitarla in sede di
12
registrazione, è comunque tenuto al versamento dell'acconto della cedolare
secca, ove dovuto.
2.3 Comunicazione dell'opzione al conduttore
Il comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo stabilisce che laddove
"il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un
periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere
l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo,
inclusa la variazione accertata dall'ISTAT verificatasi nell'anno precedente"
(indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con
riferimento all'anno precedente).
In applicazione del comma 11, pertanto, il locatore che intende accedere
al regime alternativo della cedolare secca è tenuto a rinunciare per il periodo
corrispondente alla durata dell'opzione alle variazioni del canone che derivino
dall'applicazione di indici di aggiornamento, inclusa la variazione dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I).
Ai sensi del medesimo comma 11, "L'opzione non ha effetto se di essa il
locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera
raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere
l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente
comma sono inderogabili.".
Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve quindi
comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta
per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il
corrispondente periodo di durata dell'opzione, "ad esercitare la facoltà di
chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo". È esclusa la validità ai
fini in esame della raccomandata consegnata a mano, anche con ricevuta
sottoscritta dal conduttore. In caso di più conduttori, l'opzione va comunicata a
ciascuno di essi.
Il locatore che adotta il regime della cedolare secca per l'intera durata
del contratto non potrà, quindi, richiedere gli aggiornamenti del canone per
13
l'intero periodo cui si riferisce l'opzione. Qualora in sede di proroga il
contribuente confermi l'opzione per la cedolare secca, dovrà rinunciare agli
aggiornamenti del canone anche per il periodo di durata della proroga.
La comunicazione deve essere inviata al conduttore prima di esercitare
l'opzione per la cedolare secca, e, pertanto, in linea generale, prima di procedere
alla registrazione del contratto ovvero prima del termine di versamento
dell'imposta di registro per le annualità successive.
Il conduttore che riceve tale comunicazione è così posto in condizione di
sapere che, per il periodo di durata dell'opzione, non è tenuto al pagamento
dell'imposta di registro.
Il legislatore stabilisce, altresì, con lo stesso comma 11 in esame che le
disposizioni concernenti la sospensione della facoltà di chiedere gli
aggiornamenti del canone e la relativa comunicazione non sono suscettibili di
modifiche in via convenzionale tra le parti.
Nel caso in cui l'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto
e, quindi all'inizio della prima annualità, sia revocata a valere dalla seconda
annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del
canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale
il locatore si è avvalso di tale regime. Pertanto, il locatore non può richiedere gli
aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità.
Si precisa che per gli immobili posseduti in comproprietà, l'opzione
esercitata da parte di un solo locatore, comporta la rinuncia agli aggiornamenti
del canone a qualsiasi titolo, anche da parte dei comproprietari che non hanno
optato per il regime della cedolare secca. Tenuto conto che il canone è pattuito
contrattualmente in maniera unitaria, non appare, infatti, possibile differenziarne
l'ammontare in ragione delle quote di possesso di ciascun comproprietario.
14
3 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO ED
ESERCIZIO DELL'OPZIONE
3.1 Registrazione del contratto di locazione ed esercizio dell'opzione -
Modello Siria e modello 69
Con il Provvedimento è stata introdotta una nuova modalità semplificata
di registrazione del contratto di locazione, che può essere utilizzata
facoltativamente dai locatori che intendano contestualmente esercitare l'opzione
per la cedolare secca.
La registrazione del contratto è, in tal caso, effettuata tramite la
presentazione, esclusivamente in via telematica, del modello Siria (Denuncia per
la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili a uso
abitativo e relative pertinenze ed esercizio dell'opzione per la cedolare secca)1.
La nuova modalità di registrazione semplificata è resa possibile
dall'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha demandato a un
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione degli "atti
per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia
esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai
sensi dell'articolo 2704, primo comma del codice civile".
Com'è noto, la registrazione di un atto conferisce allo stesso data certa.
Ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, infatti, "... la data della scrittura
privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile
riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è registrata ...".
Con la formalità di registrazione telematica dei contratti di locazione,
introdotta con il Provvedimento, viene conferito, alla scrittura privata, il requisito
della certezza della data ai sensi dell'articolo 2704 del c.c., analogamente a
quanto avviene con la modalità di registrazione ordinaria.
1 I soggetti interessati possono avvalersi del modello Siria, versione web, che consente di procedere alla
registrazione dei propri contratti di locazione e di esercitare l'opzione per la cedolare secca direttamente
sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it, senza la necessità di scaricare sul
proprio personal computer alcun software di supporto. È sempre possibile avvalersi del modello Siria,
15
Come chiarito con il Provvedimento, tale modalità di registrazione
telematica del contratto di locazione può essere utilizzata solo per i contratti che
contengono esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e che
presentano le seguenti ulteriori caratteristiche:
• un numero di locatori non superiore a tre, ciascuno dei quali esercita
l'opzione per la cedolare secca in relazione alla propria quota di possesso;
• un numero di conduttori non superiori a tre;
• una sola unita abitativa ed un numero di pertinenze non superiori a tre;
• solo immobili censiti con attribuzione di rendita.
La modalità telematica di registrazione può essere utilizzata solo per i
contratti di locazione che non contengono disposizioni o clausole aggiuntive
rispetto al rapporto di locazione dell'immobile abitativo, quali, ad esempio,
fideiussioni prestate da terzi, locazioni congiunte di immobili abitativi e
strumentali, ecc.
I contribuenti che utilizzano la suddetta modalità telematica di
registrazione ed esercizio dell'opzione sono comunque tenuti all'obbligo di
conservazione del relativo contratto, che deve essere esibito a richiesta degli
organi preposti al controllo.
La presentazione del modello Siria può essere effettuata direttamente dai
contribuenti abilitati ai servizi telematici (le modalità di abilitazione sono
specificate sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "servizi on line")
ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Il modello Siria può essere presentato anche dagli intermediari abilitati
alla trasmissione dei contratti di locazione con il modello 69, indicati
dall'articolo 15 del DM 31 luglio 1998:
• organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente
rappresentative, firmatarie delle convenzioni nazionali stipulate ai sensi
dell'art. 4, comma 1, della legge n. 431 del 1998;
utilizzando il programma per la compilazione e la trasmissione del modello messo a disposizione
16
• agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori tenuti
dalle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;
• soggetti, anche organizzati in forma associativa o federativa degli utenti,
appositamente delegati e aventi adeguata capacità tecnica, economica,
finanziaria e organizzativa;
• agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche
amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di
licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
• iscritti all'albo professionale dei geometri, anche riuniti in forma associata.
Con il Provvedimento è stato approvato anche il "Modello per la
richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi (modello
69)". Il modello 69, che può essere utilizzato anche in alternativa al modello
Siria, deve essere utilizzato per la registrazione dei contratti di locazione, nei casi
non previsti dal modello Siria, e degli adempimenti successivi dei contratti di
locazione (cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite). Il modello 69 deve
essere presentato presso qualunque Ufficio dell'Agenzia delle entrate dal
soggetto che chiede la registrazione del contratto di locazione.
In caso di mancato esercizio dell'opzione, ovvero nel caso in cui siano
presenti una pluralità di locatori e solo alcuni di essi esercitino l'opzione per il
regime della cedolare secca, occorre produrre, per la richiesta di registrazione del
contratto, l'attestazione del pagamento delle imposte.
3.2 Proroga del contratto di locazione
In caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, occorre
procedere, ai sensi dell'articolo 17 del TUR, al versamento dell'imposta di
registro entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento.
Qualora il contratto venga prorogato per più annualità, il pagamento può
essere eseguito annualmente ovvero per l'intero periodo. Il contribuente deve,
gratuitamente dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito www.agenziaentrate.gov.it.
17
inoltre, presentare l'attestato di versamento entro i venti giorni successivi al
pagamento. Tali modalità devono essere osservate in caso di contratti di
locazione di immobili abitativi per i quali non è esercitata l'opzione per il regime
della cedolare secca ovvero è esercitata, in caso di più locatori, solo da alcuni di
essi.
Si precisa che il locatore che intende esercitare l'opzione per il regime
della cedolare secca, nell'ipotesi descritta, deve effettuare detta scelta tramite la
presentazione del modello 69 presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate, nel
termine di trenta giorni dal momento della proroga.
4 DURATA ED EFFETTI DELL'OPZIONE
4.1 Aspetti generali
L'esercizio dell'opzione vincola il locatore all'applicazione del regime
della cedolare secca per l'intero periodo di durata del contratto o della proroga,
ovvero, in caso di opzione esercitata a decorrere dalle annualità successive alla
prima, per il residuo periodo di durata del contratto o della proroga.
Il vincolo derivante dall'esercizio dell'opzione riguarda sia le imposte
sui redditi che l'imposta di registro per le annualità di durata del contratto o della
proroga.
Il locatore può revocare l'opzione in ciascuna annualità contrattuale
successiva a quella in cui è stata esercitata l'opzione entro il termine previsto per
il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento. La
revoca comporta il pagamento dell'imposta di registro dovuta per detta annualità
di riferimento e per le successive.
Le modalità di revoca dell'opzione per il regime della cedolare secca
saranno stabilite con successivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate.
Per quanto concerne l'applicazione dell'imposta di bollo sui contratti di
locazione redatti per scrittura privata non autenticata, si ricorda che l'articolo 2
della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 stabilisce l'assoggettamento
18
al tributo delle "Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche
unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si
documentano rapporti giuridici di ogni specie ...". Pertanto, in linea generale, il
contratto di locazione formalizzato tramite scrittura privata deve essere
assoggettato all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio. In
deroga a tale previsione, non è dovuta l'imposta di bollo per i contratti di
locazione per i quali si esercita l'opzione per il regime della cedolare secca.
Analogamente, non è dovuta l'imposta di registro per la registrazione del
contratto di locazione. L'opzione per il regime della cedolare secca esplica,
quindi, effetti anche nei confronti del conduttore che non sarà più tenuto a
corrispondere l'imposta di registro sul contratto. Si precisa che in caso di revoca
dell'opzione da parte del locatore nelle annualità successive ritorna dovuta
l'imposta di registro sui canoni relativi alle annualità successive.
Sarà cura del locatore che revoca l'opzione per la cedolare secca darne
comunicazione al conduttore al fine di procedere solidalmente al pagamento
dell'imposta di registro dovuta.
La cedolare secca sostituisce, inoltre, il reddito fondiario prodotto
dall'immobile ad uso abitativo e dalla relativa pertinenza per il periodo di durata
dell'opzione.
4.2 Tributi Speciali
In ordine all'applicabilità dei tributi speciali di cui al decreto-legge 31
luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954,
n. 869, in casi di registrazione dei contratti di locazione e di esercizio
dell'opzione per il regime della cedolare secca, si precisa che nel Titolo II della
tabella A, annessa allo stesso decreto-legge n. 533 del 1954, al punto II è prevista
la corresponsione dei tributi speciali per "il rilascio dei certificati e attestazioni
di qualsiasi specie: copie o estratti di atti, di denunzie e di documenti depositati
negli uffici ...".
19
Pertanto, il rilascio di "certificati e attestazioni di qualsiasi specie"
menzionati nella riportata norma realizza il presupposto per l'applicazione dei
tributi speciali. Tale attività si sostanzia nel rilascio di documenti che attestano e
certificano atti o fatti che sono a conoscenza della pubblica amministrazione e
che possono essere desunti dalla consultazione di atti in possesso della
medesima.
A parere della scrivente, il presupposto per l'applicazione dei tributi
speciali non si realizza con riferimento alle annotazioni di avvenuta registrazione
apposte dall'ufficio in calce o a margine dell'atto portato alla registrazione.
L'annotazione sull'atto degli estremi e della data di registrazione prevista
dall'articolo 16 del TUR, costituisce, infatti, una modalità di "Esecuzione della
Registrazione" stessa che si incardina nel procedimento di registrazione degli
atti. Tale procedura non può qualificarsi, a parere della scrivente, né come
certificazione, né come attestazione da parte dell'ufficio.
Conseguentemente, si precisa che per la registrazione dei contratti di
locazione, sia in caso di esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca
sia nel caso in cui tale opzione non venga esercitata, non sono dovuti i tributi
speciali di cui al punto 2) del Titolo II della tabella, annessa al decreto-legge n.
533 del 1954, per carenza del presupposto impositivo.
Peraltro, occorre altresì considerare che la richiesta di registrazione del
contratto è presentata dal contribuente in adempimento di un obbligo di legge;
non si ritiene, quindi, che l'attività svolta dagli uffici dell'Agenzia delle entrate
per l'espletamento di detta formalità possa essere inquadrata nell'ambito dei
servizi resi al cittadino di cui al decreto-legge n. 533 del 1954.
Si precisa che non risulta integrato il presupposto per l'applicazione dei
tributi speciali in esame anche nel caso in cui la registrazione del contratto di
locazione venga effettuata tramite il modello Siria.
Restano, in ogni caso, dovuti i tributi speciali per il rilascio di copie,
estratti, certificazioni o attestazioni resi dall'Amministrazione finanziaria su
richiesta del contribuente. La corresponsione dei tributi speciali resta dovuta
20
anche nei casi in cui venga rilasciata una copia o una certificazione di contratti di
locazione per i quali è stata esercitata l'opzione per il regime della cedolare
secca. Tali tributi non sono stati, infatti interessati, dalle disposizioni introdotte
con l'articolo 3 del decreto legislativo.
4.3 Contitolarità di diritti di proprietà e di diritti reali di godimento
L'opzione per il regime della cedolare secca può essere esercitata anche
nel caso in cui vi siano due o più locatori, persone fisiche titolari del diritto di
proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile e sulle relative
pertinenze locate congiuntamente all'abitazione. In tali casi, l'opzione deve
essere esercita distintamente da ciascun locatore.
L'opzione per il regime di tassazione della cedolare secca esplica i suoi
effetti solo in capo a coloro che l'hanno esercitata.
Pertanto, i locatori che non hanno esercitato tale opzione sono tenuti
solidalmente al versamento dell'imposta di registro per la parte dell'imposta che
viene loro imputata, in ragione della quota di possesso.
È opportuno precisare che, ai sensi dell'articolo 57, primo comma, del
TUR "... sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti
contraenti, le parti in causa ...".
Il regime alternativo di tassazione introdotto consente, quindi, di
derogare al principio di solidarietà passiva dell'imposta di registro, in quanto i
soggetti che optano per il nuovo regime non sono tenuti, per il periodo di durata
dell'opzione, al versamento dell'imposta di registro.
Il principio di solidarietà passiva dell'imposta esplica effetti solo con
riferimento ai locatori che non hanno esercitato l'opzione per il regime della
cedolare secca.
I soggetti che non hanno optato per il regime alternativo in commento
sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro, limitatamente alla frazione del
canone loro imputabile in base alle quote complessive di possesso dell'immobile
loro spettanti.
21
In analoga misura, è tenuto al pagamento dell'imposta di registro il
conduttore.
Qualora i locatori che hanno esercitato l'opzione per la cedolare secca
revochino l'opzione per le annualità successive, torna ad operare il principio di
solidarietà per il pagamento dell'imposta di registro nei confronti di tutti i
soggetti parti del contratto.
Nel caso in cui solo alcuni locatori intendano accedere al regime della
cedolare secca, deve essere comunque assolta, in misura piena, l'imposta di
bollo sul contratto di locazione.
Esempio n. 4
Contratto di locazione di durata annuale avente ad oggetto un immobile abitativo
e una pertinenza con un corrispettivo complessivo annuo di euro 15.000. I
locatori posseggono le seguenti quote di proprietà (dell'immobile e della
pertinenza):
A) Bianchi possiede il 40%
B) Rossi possiede il 30%
C) Verdi possiede il 30%
Verdi opta per il regime della cedolare secca.
L'imposta di registro dovuta sul contratto di locazione deve essere calcolata sulla
parte del canone imputabile a Bianchi e Rossi corrispondente alle loro quote di
possesso (15.000 x 70%) = euro 10.500.
Su tale importo, deve poi essere applicata l'aliquota del 2% al fine di determinare
l'imposta di registro, pari a euro 210, dovuta solidalmente solo da Bianchi e
Rossi oltre che dal conduttore.
Si precisa che nel caso in cui l'imposta di registro dovuta sia di
ammontare inferiore ad euro 67,00, i soggetti che non hanno optato per il regime
della cedolare secca e il conduttore sono comunque tenuti al versamento di detto
importo.
22
Per i contratti di durata pluriennale, i comproprietari che non optano per
il regime della cedolare secca possono, ai sensi dell'articolo 17 del TUR,
corrispondere l'imposta sul corrispettivo loro imputabile, pattuito per l'intera
durata del contratto ovvero annualmente sull'importo del canone annuo di
locazione.
Si precisa, al riguardo, che qualora i comproprietari che hanno optato per
il regime della cedolare secca revochino, per le annualità successive, tale
opzione, torna ad operare il principio di solidarietà passiva di cui all'articolo 57
del TUR, con la conseguenza che i soggetti che hanno revocato l'opzione
risponderanno in solido con gli altri comproprietari e con il conduttore
dell'imposta di registro dovuta sull'intero importo del canone di locazione.
4.4 Contratti aventi ad oggetto una pluralità di immobili
Nel caso in cui il contratto di locazione abbia ad oggetto unità
immobiliari abitative, per le quali è esercitata l'opzione per il regime alternativo
di tassazione, ed altre unità immobiliari non soggette al regime della cedolare
secca, l'imposta di registro deve essere assolta solo sui corrispettivi relativi a
quest'ultimi immobili. In tali ipotesi, l'imposta di registro deve essere
determinata solo con riferimento al canone di locazione pattuito nel contratto per
gli immobili esclusi dal regime della cedolare secca.
Qualora sia indicato un canone unitario, l'imposta di registro è dovuta
sulla quota di canone imputabile agli immobili per i quali non trova applicazione
il regime della cedolare secca. Tale quota deve essere determinata in misura
proporzionale alla rendita catastale.
Esempio n. 5
Contratto di locazione di durata annuale avente ad oggetto tre immobili con un
corrispettivo contrattuale complessivo annuo pari ad euro 45.000. Gli immobili
oggetto del contratto sono:
A) immobile abitativo di categoria catastale A1, rendita euro 1.100,00;
23
B) immobile abitativo di categoria catastale A2, rendita euro 900,00;
C) immobile non abitativo di categoria catastale C1, rendita catastale euro
2.000,00.
Il locatore opta per il regime della cedolare secca solo per l'immobile A.
L'imposta di registro deve essere corrisposta solo sul corrispettivo riferibile agli
immobili B e C, determinato in proporzione alla rendita catastale attribuita agli
stessi immobili.
Rendita B / Rendita totale = 900/4.000 x 100 = 22,5%
Rendita C / Rendita totale = 2.000/4.000 x 100 = 50,0%
Corrispettivo riferibile agli immobili B e C = 45.000 x 72,5% = 32.625
L'imposta di registro da corrispondere, solidalmente dalle parti contraenti, in
sede di registrazione del contratto è pari ad euro 652,50 determinata sulla parte
del canone relativo agli immobili per i quali non è stata esercitata l'opzione
(32.625 x 2%).
Sul contratto di locazione deve essere, comunque, corrisposta l'imposta di bollo
nella misura ordinaria.
Esempio n. 6
Contratto di locazione di durata annuale avente ad oggetto due immobili con un
corrispettivo complessivo annuo pari ad euro 9.000. Gli immobili oggetto del
contratto sono:
A) immobile abitativo di categoria catastale A3, rendita euro 700,00;
B) immobile ad uso non abitativo di categoria catastale C6, che non è
pertinenza dell'immobile abitativo, rendita euro 80,00.
Il locatore, in tale ipotesi, può optare per il regime della cedolare secca solo per
l'immobile A.
L'imposta di registro deve essere, quindi, corrisposta solo sul canone relativo
all'immobile di cui al punto B, determinato sulla base della rendita catastale
attribuita allo stesso immobile.
Canone riferibile all'immobile B = 9.000 x 80,00/ (700,00+80,00) = 923,00.
24
L'imposta di registro è pari a euro 18,46 (923,00 x 2%). In tale ipotesi, poiché
l'imposta di registro proporzionale è inferiore alla misura minima prevista per la
registrazione dei contratti di locazione, l'imposta da corrispondere, solidalmente
dalle parti, è pari alla misura fissa di euro 67,00.
5 EFFETTI DELLA CEDOLARE SULLA DETERMINAZIONE DEL
REDDITO
L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni
tassati con il regime dell'imposta sostitutiva siano esclusi dal reddito complessivo
e, conseguentemente, non rilevino ai fini della progressività delle aliquote
IRPEF.
Il nuovo regime di tassazione non influenza, tuttavia, l'attribuzione di
altri benefici fiscali o l'accesso a prestazioni di natura sociale o assistenziale
collegati alla situazione reddituale. L'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
prevede, infatti, che "Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o
benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di
requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla
cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109".
Il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca deve quindi essere
computato nel reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di
familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia,
le altre detrazioni d'imposta previste dall'articolo 13 del TUIR, le detrazioni per
canoni di locazioni di cui all'articolo 16 del TUIR e, in generale, per stabilire la
spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti
reddituali quali, in particolare, l'I.S.E.E.
Coerentemente, si tiene conto del reddito assoggettato a cedolare secca
anche nelle ipotesi in cui al maggior reddito complessivo sia collegato un
25
maggior beneficio come, ad esempio, nel caso di detrazioni per le erogazioni
liberali in favore di associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 15,
comma 1, lettera i), del TUIR, spettanti nel limite massimo del 2 per cento del
reddito complessivo.
Per le finalità indicate, per espressa previsione del comma 7 dell'articolo
3, occorre tenere conto "anche del reddito assoggettato a cedolare secca"; ne
consegue che deve essere ricondotto nel reddito complessivo l'importo tassato
con l'imposta sostitutiva, costituito dal canone stabilito contrattualmente ovvero,
nel caso in cui il canone risulti inferiore alla rendita dell'immobile locato, dalla
rendita rivalutata del 5% riferibile ai giorni di applicazione della cedolare secca
nel periodo d'imposta.
L'applicazione della cedolare secca non influenza, invece, l'applicazione
di altre deduzioni e detrazioni d'imposta, quali, ad esempio, quelle del 36 per
cento o del 55 per cento, previste, rispettivamente, per i lavori di ristrutturazione
edilizia su immobili abitativi (art. 1 della legge n. 449 del 1997 e successive
modificazioni) e per gli interventi di risparmio energetico (art. 1, commi 344 e
seguenti, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni), le quali restano
applicabili, secondo la specifica disciplina, a prescindere dalle modalità di
tassazione del reddito fondiario, mediante IRPEF e relative addizionali o
mediante cedolare secca. Resta fermo, naturalmente, che le suddette detrazioni
d'imposta potranno essere fatte valere esclusivamente sull'IRPEF e non anche
sulla cedolare secca.
6 DETERMINAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA
6.1 Base imponibile
La cedolare secca si applica ai soli redditi derivanti da contratti di
locazione per i quali il locatore ha esercitato l'opzione per il nuovo sistema di
tassazione, rinunciando anche all'applicazione degli aggiornamenti del canone.
Nel medesimo periodo d'imposta potranno aversi, pertanto, redditi
fondiari derivanti da contratti di locazione assoggettati a cedolare secca e redditi
fondiari assoggettati ad IRPEF e relative addizionali.
26
La base imponibile della cedolare secca è costituita, per espressa
previsione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo, dal canone di
locazione annuo stabilito dalle parti.
L'imposta deve, pertanto, essere calcolata assumendo una base
imponibile più elevata rispetto a quella prevista ai fini della determinazione del
reddito fondiario da assoggettare ad IRPEF (e relative addizionali), in quanto sul
canone stabilito contrattualmente non possono essere operati abbattimenti.
In particolare, il canone non può essere decurtato né dell'abbattimento
forfetario del 15% previsto ordinariamente per gli immobili concessi in
locazione, né di quello del 25% previsto per i fabbricati siti nei comuni di
Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, né
dell'ulteriore abbattimento del 30% previsto dell'articolo 8 della legge 9
dicembre 1998, n. 431.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo, il reddito
derivante dai contratti per cui è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca
non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo
37, comma 1, del TUIR.
È quindi necessario preliminarmente confrontare i canoni di locazione
maturati nel periodo di vigenza dell'opzione per la cedolare secca con l'importo
della rendita relativa al medesimo arco temporale. Il reddito da assoggettare alla
cedolare secca, in sostituzione dell'IRPEF e delle relative addizionali, è pari
all'importo più elevato. In particolare, i termini da confrontare sono costituiti:
• dall'ammontare dei canoni di locazione maturati nel periodo di vigenza
dell'opzione per la cedolare secca, assunti senza operare alcun
abbattimento.
• dall'ammontare della rendita catastale riferita al medesimo periodo
determinata secondo le regole ordinarie, vale a dire con la rivalutazione del
5%;
27
La cedolare secca deve essere applicata soltanto sui canoni (o sulla
rendita se superiore) relativi alle annualità contrattuali per le quali sia stata
esercitata la relativa opzione.
Per i contratti con decorrenza in corso d'anno l'annualità contrattuale
non coincide con il periodo d'imposta e, quindi, nel medesimo periodo d'imposta
possono coesistere sia annualità contrattuali per le quali è stata esercitata
l'opzione per la cedolare secca, sia annualità contrattuali per le quali deve essere
applicata l'IRPEF e le relative addizionali. Nel medesimo periodo di imposta
possono altresì coesistere sia annualità per le quali è stata esercitata l'opzione per
la cedolare secca, sia periodi in cui l'immobile non è oggetto di contratti di
locazione (perché è tenuto a disposizione ovvero utilizzato direttamente dal
proprietario).
Al riguardo si precisa che l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
consente di assoggettare a cedolare secca il solo canone derivante dal contratto
di locazione per il quale è stata esercitata la relativa opzione. Il canone derivante
dal contratto di locazione per il quale non è stata esercitata la relativa opzione
ovvero la rendita derivante dall'unità abitativa non locata costituiscono reddito
da assoggettare a IRPEF e relative addizionali con le modalità ordinarie.
Quindi, se al momento della registrazione, o alla decorrenza delle
successive annualità, è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare
secca, i canoni di tali annualità che maturano nel periodo d'imposta devono
essere assoggettati a tassazione mediante cedolare secca. I canoni maturati nel
medesimo periodo d'imposta, relativi alle annualità per le quali non è stata
espressa l'opzione o per i quali è stata revocata, restano applicabili le ordinarie
modalità di tassazione del reddito fondiario.
Esempio n. 7 - Canone superiore alla rendita
Immobile tenuto a disposizione dal 1° gennaio al 10 aprile 2012 e concesso in
locazione a decorrere dal 11 aprile 2012; canone annuo 12.000 euro; rendita 3000
28
euro (comprensiva della rivalutazione del 5%); opzione per l'applicazione della
cedolare secca in sede di registrazione del contratto.
Reddito fondiario anno 2012
Determinazione del reddito da assoggettare a IRPEF:
rendita 1 gennaio - 10 aprile = 3000 x 100 / 365 + maggiorazione di 1/3 = 821,92
+ 273, 97 = 1.095,89.
Determinazione del reddito da assoggettare a cedolare secca:
canoni 11 aprile - 31 dicembre = 12.000 x 265 / 365 = 8.712,33;
rendita 11 aprile - 31 dicembre = 3000 x 265 / 365 = 2178,08;
è da assoggettare a cedolare secca l'importo del canone di euro 8.712,33.
Reddito fondiario anno 2013
Ipotesi A) - Per la seconda annualità (decorrente dall'11 aprile 2013) non è
revocata l'opzione per la cedolare secca. Quindi:
- nessun adempimento ai fini dell'imposta di registro;
- tassazione del reddito data dai canoni relativi alla prima annualità (periodo
1 gennaio - 10 aprile 2013) + canoni relativi alla seconda annualità (periodo 11
aprile - 31 dicembre 2013) = euro 12.000 da assoggettare a cedolare secca.
Ipotesi B) - Per la seconda annualità (decorrente dall'11 aprile 2013) è revocata
l'opzione per la cedolare secca. Quindi:
- comunicazione della revoca e pagamento dell'imposta di registro;
- tassazione del reddito come segue,
> canoni relativi alla prima annualità (periodo 1 gennaio - 10 aprile 2013) =
12.000 x 100 / 365 = euro 3.287,67 da assoggettare a cedolare secca,
> canoni relativi alla seconda annualità (periodo 11 aprile - 31 dicembre 2013) =
[(12.000 x 265 / 365) - 15%] = euro 7.405,48 da assoggettare ad IRPEF e
addizionali.
Se, invece, l'importo della rendita, determinata nel modo indicato, risulti
superiore all'ammontare dei canoni, la cedolare secca andrà applicata sulla parte
di rendita riferibile ai giorni del contratto oggetto di opzione.
29
Esempio n. 8 - Rendita superiore al canone
Immobile tenuto a disposizione dal 1° gennaio al 30 novembre 2012 e concesso
in locazione dal 1° dicembre 2012; canone annuo 10.000 euro; rendita 12.000
euro (comprensiva della rivalutazione del 5%); opzione per la cedolare secca in
sede di registrazione del contratto.
Reddito fondiario anno 2012
Determinazione del reddito da assoggettare a IRPEF:
rendita 1° gennaio - 30 novembre = 12.000 x 334 / 365 + maggiorazione di 1/3 =
10.980,82 + 3660, 27 = 14.641,10.
Determinazione del reddito da assoggettare a cedolare secca:
Rendita 1° dicembre - 31 dicembre = 12.000 x 31 / 365 = 1.019,18;
Canone 1° dicembre - 31 dicembre = 10.000 x 31 / 365 = 849,32;
è da assoggettare a cedolare secca l'importo della rendita di euro 1.019,18.
Il contribuente che possieda più immobili locati può optare per
l'applicazione della cedolare secca sia in relazione a tutti i contratti, sia in
relazione ad alcuni soltanto di essi. In tal caso dovrà determinare separatamente
l'IRPEF e la cedolare secca, secondo le regole proprie di ciascun sistema di
tassazione.
Esempio n. 9 - Immobili locati con applicazione di diversi regimi
Immobile A: contratto 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2014; canone annuo
12.000 euro; opzione per la cedolare secca.
Immobile B: contratto 1° dicembre 2010 - 30 novembre 2014; canone annuo
6.000 euro; tassazione IRPEF con aliquota IRPEF, ad esempio 27%.
Redditi 2011
Cedolare secca relativa all'immobile A = 12.000 x 21% = euro 2.520
IRPEF relativa all'immobile B = (6000 - 15%) x 27% = euro 1.377
30
Sulla base dei criteri generali di determinazione del reddito fondiario,
anche in applicazione del regime della cedolare secca i canoni di locazione di
immobili ad uso abitativo non percepiti devono essere assoggettati a tassazione,
salvo che entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi non
si sia concluso il procedimento giudiziale di convalida di sfratto per morosità del
conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti,
come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di
sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare (art.
26 del TUIR). Per i canoni di locazione non percepiti assoggettati al regime della
cedolare secca, il credito d'imposta, da utilizzare nella dichiarazione dei redditi
secondo le medesime modalità previste per i canoni non percepiti assoggettati a
IRPEF, sarà commisurato all'importo della cedolare secca versata.
6.2 Aliquote della cedolare secca
L'aliquota della cedolare secca è stabilita nella misura del 21% in
generale per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero, regolati
dalla legge n. 431 del 1998, anche di durata limitata (ad esempio, case per
vacanze o per soddisfare esigenze specifiche).
L'aliquota è ridotta al 19% per i contratti di locazione a canone
concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della
proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431
del 1998, e all'art. 8 della medesima legge, relativi ad abitazioni site nei comuni
con carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere
a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i
comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli
altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere.
Rientrano in detta previsione anche i contratti con canone concordato
stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari (comma 3
31
dell'art. 8 della citata legge n. 431 del 1998), sulla base di apposite convenzioni
nazionali.
7 VERSAMENTI
La cedolare secca dovuta è versata con l'apposito codice tributo
separatamente dall'IRPEF, ma con le medesime modalità ed entro i medesimi
termini. Anche per la cedolare secca sono dovuti, pertanto, versamenti sia in
acconto che a saldo. Inoltre, essendo previsto che per la cedolare secca si
applicano le medesime regole dell'IRPEF per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi le sanzioni, gli interessi e il contenzioso, sono applicabili
anche per la cedolare secca i criteri di compensazione previsti dal d.lgs. 9 luglio
1997, n. 241.
L'art. 3, comma 4, del decreto legislativo stabilisce che i versamenti in
acconto della cedolare secca sono dovuti nella misura:
- dell'85% per il 2011;
- del 95% per cento a partire dal 2012.
Il Provvedimento stabilisce al punto 7.1 un regime transitorio applicabile
ai versamenti in acconto relativi al periodo di imposta 2011, per la cui trattazione
si rinvia al successivo par. 8.2.
A partire dal periodo di imposta 2012, il Provvedimento al punto 7.2
stabilisce che il versamento dell'acconto, pari al 95% dell'imposta dovuta per
l'anno precedente, deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre,
se inferiore a euro 257,52, o in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a
euro 257,52, di cui:
- la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno, ovvero
entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse
corrispettivo; la prima rata dell'acconto della cedolare secca può essere versata
ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le
disposizioni previste per la rateazione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche;
32
- la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30
novembre.
Il versamento dell'acconto non si considera carente se di importo almeno
pari al 95% della cedolare secca calcolata per l'anno in cui si è prodotto il
reddito. È quindi possibile applicare il metodo previsionale.
L'acconto non è dovuto e l'imposta è versata interamente a saldo se
l'importo su cui calcolarlo non supera euro 51,65.
L'acconto della cedolare secca è unitario; quindi, per verificare se
l'importo dell'acconto dovuto debba essere versato in due rate o in unica rata,
ovvero per verificare se l'acconto non sia dovuto, occorre sommare tutti gli
importi della cedolare secca dovuta per ogni contratto di locazione per cui sia
stata esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento.
Nel caso in cui l'anno di prima applicazione della cedolare secca sia
anche il primo anno di possesso dell'immobile, non è dovuto acconto considerato
che il relativo reddito nel precedente periodo di imposta non è stato assoggettato
a imposta. Se l'anno di prima applicazione della cedolare è il 2011, l'acconto
della cedolare è, invece, dovuto in quanto l'articolo 7 del Provvedimento, per
tutti i contratti in corso in tale anno, obbliga al versamento dell'acconto.
Nell'ipotesi in cui si revochi l'opzione per la cedolare secca e quindi il
reddito dell'immobile sia da assoggettare a cedolare secca solo per una parte del
periodo di imposta, è comunque possibile, determinare l'acconto dovuto per il
periodo di imposta di uscita dal regime della cedolare secca, con metodo
previsionale considerato che in base al punto 7.2 del Provvedimento, il
versamento dell'acconto non si considera carente se di importo almeno pari al
95% della cedolare secca calcolata per l'anno in cui si è prodotto il reddito.
In base al punto 7.3 del Provvedimento, per il versamento a saldo della
cedolare secca si applicano le disposizioni in materia di versamento a saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Al successivo punto 7.4 del
Provvedimento è specificato, inoltre, che il versamento della cedolare secca, in
acconto e a saldo, è eseguito con le modalità stabilite dall'articolo 19 del decreto
33
legislativo n. 241 del 1997 e quindi mediante modello F24, utilizzando gli


Fonte: Agenzia delle entrate

Realizzazione siti web www.sitoper.it
close
ACCEDI

visibility
NON SONO REGISTRATO

crea account
invia a un amico
icona per chiudere
Attenzione!
Non puoi effettuare più di 10 invii al giorno.
Privacy Policy per www.feniceimmobiliare.it
Il sito web www.feniceimmobiliare.it raccoglie alcuni dati personali degli utenti che navigano sul sito web.

In accordo con l'impegno e l'attenzione che poniamo ai dati personali e in accordo agli artt. 13 e 14 del EU GDPR, www.feniceimmobiliare.it fornisce informazioni su modalità, finalità, ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali e diritti degli utenti.

Titolare del trattamento dei dati personali
Fenice Immobiliare di Carlo Di Gennaro
Via Cristoforo Colomboa, 456
00145- Roma - Italia
P.IVA 06590731219

Email: privacy@feniceimmobiliare.it
Telefono: +39 06.21.11.8236

Tipi di dati acquisiti
www.feniceimmobiliare.it raccoglie dati degli utenti direttamente o tramite terze parti. Le tipologie di dati raccolti sono: dati tecnici di navigazione, dati di utilizzo, email, nome, cognome, numero di telefono, provincia, nazione, cap, città, indirizzo, ragione sociale, stato, cookie e altre varie tipologie di dati. Maggiori dettagli sui dati raccolti vengono forniti nelle sezioni successive di questa stessa informativa.
I dati personali sono forniti deliberatamente dall'utente tramite la compilazione di form, oppure, nel caso di dati di utilizzo, come ad esempio i dati relativi alle statistiche di navigazione, sono raccolti automaticamente navigando sulle pagine di www.feniceimmobiliare.it.

I dati richiesti dai form sono divisi tra obbligatori e facoltativi; su ciascun form saranno indicate distintamente le due tipologie. Nel caso in cui l'utente preferisca non comunicare dati obbligatori, www.feniceimmobiliare.it si riserva il diritto di non fornire il servizio. Nel caso in cui l'utente preferisca non comunicare dati facoltativi, il servizio sarà fornito ugualmente da www.feniceimmobiliare.it .

www.feniceimmobiliare.it utilizza strumenti di statistica per il tracciamento della navigazione degli utenti, l'analisi avviene tramite log. Non utilizza direttamente cookie ma può utilizzare cookie includendo servizi di terzi.

Ciascun utilizzo di cookie viene dettagliato nella Cookie Policy (https://www.feniceimmobiliare.it/Informativa-sui-cookies.htm) e successivamente in questa stessa informativa.
L'utente che comunichi, pubblichi, diffonda, condivida o ottenga dati personali di terzi tramite www.feniceimmobiliare.it si assume la completa responsabilità degli stessi. L'utente libera il titolare del sito web da qualsiasi responsabilità diretta e verso terzi, garantendo di avere il diritto alla comunicazione, pubblicazione, diffusione degli stessi. www.feniceimmobiliare.it non fornisce servizi a minori di 18 anni. In caso di richieste effettuate per minori deve essere il genitore, o chi detiene la patria potestà, a compilare le richieste dati.

Modalità, luoghi e tempi del trattamento dei dati acquisiti
Modalità di trattamento dei dati acquisiti
Il titolare ha progettato un sistema informatico opportuno a garantire misure di sicurezza ritenute adatte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la cancellazione non autorizzata di dati personali. Lo stesso sistema effettua copie giornaliere, ritenute sufficientemente adeguate in base alla importanza dei dati contenuti.

L'utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alle misure di sicurezza adottate dal titolare per proteggere i dati.

Accessi ai dati oltre al titolare
Hanno accesso ai dati personali raccolti da www.feniceimmobiliare.it il personale interno (quale ad esempio amministrativo, commerciale, marketing, legale, amministratori di sistema) e/o soggetti esterni (quali ad esempio fornitori di servizi informatici terzi, webfarm, agenzie di comunicazione, fornitori di servizi complementari). Se necessario tali strutture sono nominate dal titolare responsabili del trattamento.

L'utente può richiedere in qualsiasi momento al titolare del trattamento, l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento.

Comunicazione di eventuali accessi indesiderati al Garante della Privacy
Il suddetto sistema informatico è monitorato e controllato giornalmente da tecnici e sistemisti. Ciò non toglie che, anche se ritenuta possibilità remota, ci possa essere un accesso indesiderato. Nel caso in cui questo si verifichi il titolare si impegna, come da GDPR ad effettuarne comunicazione al Garante della Privacy entro i termini previsti dalla legge.

Luoghi di mantenimento dei dati acquisiti
I dati personali sono mantenuti e trattati nelle sedi operative e amministrative del titolare, nonché nelle webfarm dove risiedono i server che ospitano il sito web www.feniceimmobiliare.it, o sui server che ne effettuano le copie di sicurezza. I dati personali dell'utente possono risiedere in Italia, Germania e Olanda, comunque in nazioni della Comunità Europea. I dati personali dell'utente non vengono mai portati o copiati fuori dal territorio europeo.

Tempi di mantenimento dei dati acquisiti
Nel caso di dati acquisiti per fornire un servizio all'utente, (sia per un servizio acquistato che in prova) i dati vengono conservati per 24 mesi successivi al completamento del servizio. Oppure fino a quando non ne venga revocato il consenso.

Nel caso in cui il titolare fosse obbligato a conservare i dati personali in ottemperanza di un obbligo di legge o per ordine di autorità, il titolare può conservare i dati per un tempo maggiore, necessario agli obblighi.

Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati. Dopo il termine, non sarà più possibile accedere ai propri dati, richiederne la cancellazione e la portabilità.

Base giuridica del trattamento dei dati acquisiti
Il titolare acquisisce dati personali degli utenti nei casi sotto descritti.
Il trattamento si rende necessario:
- se l'utente ha deliberatamente accettato il trattamento per una o più finalità;
- per fornire un preventivo all'utente;
- per fornire un contratto all'utente;
- per fornire un servizio all'utente;
- perché il titolare possa adempiere ad un obbligo di legge;
- perché il titolare possa adempiere ad un compito di interesse pubblico;
- perché il titolare possa adempiere ad un esercizio di pubblici poteri;
- perché il titolare o terzi possano perseguire i propri legittimi interessi.

L'utente può richiedere in qualsiasi momento al titolare del trattamento, chiarimenti sulla base giuridica di ciascun trattamento.

Finalità del trattamento dei dati acquisiti
I dati dell'utente sono raccolti dal titolare per le seguenti finalità:

- richieste di informazioni da parte dell'utente;
- richieste di assistenza;
- richieste di consulenza;
- risposte a richieste di informazione tecniche su servizi e immobili;
- risposte a richieste di informazione commerciali su servizi e immobili;
- risposte a richieste di assistenza;
- risposte a richieste di consulenza;
- proposte di soluzioni commerciali;
- invio di newsletter pubblicitarie;
- invio di aggiornamenti.

Eventualmente i dati possono essere trattati anche per:
contattare l'utente, statistiche, analisi dei comportamenti degli utenti e registrazione sessioni, visualizzazione contenuti e interazione di applicazioni esterne, protezione dallo spam, gestione dei pagamenti, interazione con social network, pubblicità.

L'utente può richiedere in qualsiasi momento al titolare del trattamento, chiarimenti sulle finalità di ciascun trattamento.

Dettagli specifici sull'acquisizione e uso dei dati personali
Per contattare l'utente
Moduli di contatto
L'utente può compilare il/i moduli di contatto/richiesta informazioni, inserendo i propri dati e acconsentendo al loro uso per rispondere alle richieste di natura indicata nella intestazione del modulo.
Dati personali che potrebbero essere raccolti: CAP, città, cognome, email, indirizzo, nazione, nome, numero di telefono, provincia, ragione sociale.

Modulo di registrazione all'area privata
L'utente può compilare il modulo di registrazione all'area privata del sito web per poter accedere a servizi privati e riservati solo ad utenti iscritti a www.feniceimmobiliare.it, riguardanti servizi privati del sito web, quali ad esempio documenti privati, link privati, comunicazioni, ecc.
Inserendo i propri dati l'utente acconsente al loro uso per l'invio di notifiche riguardanti servizi privati del sito web.
Dati personali che potrebbero essere raccolti: CAP, città, cognome, email, indirizzo, nazione, nome, numero di telefono, provincia, ragione sociale.

Newsletter o SMS
L'utente può iscriversi alla newsletter del sito web www.feniceimmobiliare.it. All'indirizzo email specificato dall'utente potranno essere inviati messaggi contenenti informazioni di tipo tecnico, informativo, commerciale e/o promozionale.
La registrazione alla newsletter viene eseguita con double opt-in.
All'utente viene inviata una email (all'indirizzo email indicato) con all'interno un link su cui cliccare per confermare che l'utente sia realmente il proprietario dell'indirizzo email.

Lo stesso servizio può essere effettuato tramite SMS.
Dati personali che potrebbero essere raccolti: CAP, città, cognome, email, indirizzo, nazione, nome, numero di telefono, provincia, ragione sociale.

Per interazione con applicazioni di live chat
www.feniceimmobiliare.it include nelle sue pagine script, plugin e/o pulsanti per interagire con piattaforme di live chat esterne al sito web; per permettere all'utente di contattare in tempo reale il servizio di assistenza del sito web o viceversa.

I dati acquisiti e l'utilizzo degli stessi da parte di servizi terzi sono regolamentati dalle rispettive Privacy Policy alle quali si prega di fare riferimento.

Facebook Messenger Customer Chat (Meta Platforms Ireland Limited.)
Fornitore del servizio: Meta Platforms Ireland Limited.
Finalità del servizio: servizio di interazione con la piattaforma di live chat Facebook Messenger.
Dati personali raccolti: cookie, dati comunicati durante l'uso del servizio, dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti e in altri Paesi
Privacy Policy (https://www.facebook.com/privacy/policy)

Per interazione con applicazioni esterne (anche social network)
www.feniceimmobiliare.it include nelle sue pagine plugin e/o pulsanti per interagire con i social network e/o applicazioni esterne.
Per quanto riguarda i social network, anche se l'utente non utilizza il servizio presente sulla pagina web, è possibile che il servizio acquisisca dati di traffico.

I dati acquisiti e l'utilizzo degli stessi da parte di servizi terzi sono regolamentati dalle rispettive Privacy Policy alle quali si prega di fare riferimento.

Facebook: Pulsante "Mi piace" e widget sociali
Fornitore del servizio: Meta Platforms Ireland Limited.
Finalità del servizio: interazione con il social network Facebook
Dati personali raccolti: cookie, dati di utilizzo
Luogo del trattamento: Stati Uniti e in altri Paesi
Privacy Policy (https://www.facebook.com/privacy/policy)

Twitter: Pulsante "Tweet" e widget sociali
Fornitore del servizio: Twitter, Inc.
Finalità del servizio: interazione con il social network Twitter
Dati personali raccolti: cookie, dati di utilizzo
Luogo del trattamento: Stati Uniti
Privacy Policy (https://twitter.com/privacy)
Cookie utilizzati (https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies)
Aderente al Privacy Shield

Whatsapp: Pulsante Whatsapp e widget sociali di Whatsapp
Fornitore del servizio: se l'utente risiede nella Regione Europea, WhatsApp Ireland Limited, se l'utente risiede al di fuori della Regione Europea, i Servizi vengono forniti da WhatsApp LLC.
Finalità del servizio: servizi di interazione con Whatsapp.
Dati personali raccolti: cookie, dati di utilizzo
Luogo del trattamento: Irlanda, le informazioni potrebbero essere trasferite o trasmesse o archiviate e trattate negli Stati Uniti o in altri Paesi terzi al di fuori di quello in cui l'utente risiede.
Privacy Policy (https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea)
Aderente al Privacy Shield

Per statistiche
Questi servizi sono utilizzati dal titolare del trattamento per analizzare il traffico effettuato dagli utenti sul sito web www.feniceimmobiliare.it.

I dati acquisiti e l'utilizzo degli stessi da parte di servizi terzi sono regolamentati dalle rispettive Privacy Policy alle quali si prega di fare riferimento.


Per tradurre i contenuti
Questi servizi utilizzati per tradurre in tempo reale il contenuto del sito web in altre lingue.
Anche se l'utente non utilizza il servizio presente sulla pagina web, à possibile che il servizio acquisisca dati di traffico.

I dati acquisiti e l'utilizzo degli stessi da parte di servizi terzi sono regolamentati dalle rispettive Privacy Policy alle quali si prega di fare riferimento.

Google Translate
Fornitore del servizio: Google LLC.
Finalità del servizio: servizio di traduzione del contenuto di pagine web.
Dati personali raccolti: cookie, dati di utilizzo
Luogo del trattamento: Stati Uniti
Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy?hl=it)
Aderente al Privacy Shield

Per visualizzare contenuti da siti web esterni
Questi servizi sono utilizzati per visualizzare sulle pagine del sito web contenuti esterni al sito web, con possibilità di interazione.
Anche se l'utente non utilizza il servizio presente sulla pagina web, è possibile che il servizio acquisisca dati di traffico.

I dati acquisiti e l'utilizzo degli stessi da parte di servizi terzi sono regolamentati dalle rispettive Privacy Policy alle quali si prega di fare riferimento.

Widget Google Maps
Fornitore del servizio: Google, Inc.
Finalità del servizio: servizio per visualizzare e interagire con mappe esterne sul proprio sito web
Dati personali raccolti: cookie, dati di utilizzo
Luogo del trattamento: Stati Uniti
Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy?hl=it)
Aderente al Privacy Shield

Widget Opisas
Fornitore del servizio: OPISAS Ltd
Finalità del servizio: servizio per visualizzare e interagire con contenuti esterni sul proprio sito web
Dati personali raccolti: cookie, dati di utilizzo
Luogo del trattamento: Regno Unito, ma per servizi specifici ma per specifici servizi potranno essere trasferiti, archiviati, elaborati al di fuori dell'UE.
Privacy Policy (https://www.opisas.com/Privacy_policy-4)

Widget Video YouTube
Fornitore del servizio: Google, Inc.
Finalità del servizio: servizio per visualizzare ed interagire con video esterni sul proprio sito web
Dati personali raccolti: cookie, dati di utilizzo
Luogo del trattamento: Stati Uniti
Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy?hl=it)
Aderente al Privacy Shield

Diritti dell'interessato
L'utente possiede tutti i diritti previsti dall'art. 12 del EU GDPR, il diritto di controllare, modificare e integrare (rettificare), cancellare i propri dati personali accedendo alla propria area riservata. Una volta cancellati tutti i dati, viene chiuso l'account di accesso all'area riservata.

Nello specifico ha il diritto di:
- sapere se il titolare detiene dati personali relativi all'utente (art. 15 Diritto all'accesso);
- modificare o integrare (rettificare) i dati personali inesatti o incompleti (Art. 16 Diritto di rettifica);
- richiedere la cancellazione di uno o parte dei dati personali mantenuti se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (Diritto alla Cancellazione, 17);
- limitare il trattamento solo a parte dei dati personali, o revocarne completamente il consenso al trattamento, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (Art. 18 Diritto alla limitazione del trattamento);
- ricevere copia di tutti i dati personali in possesso del titolare, in formato di uso comune organizzato, e leggibili anche da dispositivo automatico (Art. 20, Diritto alla Portabilità);
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per finalità di marketing, ad esempio opporsi e ricevere offerte pubblicitarie (art. 21 Diritto di opposizione). Si fa presente agli utenti che possono opporsi al trattamento dei dati utilizzati per scopo pubblicitario, senza fornire alcuna motivazione;
- opporsi al trattamento dei dati in modalità automatica o meno per finalità di profilazione (c.d. Consenso).

Come un utente può esercitare i propri diritti
L'utente può esercitare i propri diritti sopra esposti comunicandone richiesta al titolare del trattamento Fenice Immobiliare di Carlo Di Gennaro ai seguenti recapiti: privacy@feniceimmobiliare.it; tel. +39 06.21.11.8236.

La richiesta di esercitare un proprio diritto non ha nessun costo. Il titolare si impegna ad evadere le richieste nel minor tempo possibile, e comunque entro un mese.

L'utente ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali. Recapiti: garante@gpdp.it, http://www.gpdp.it (http://www.gpdp.it).

Cookie Policy
Si raccomanda di consultare nel dettagli anche la Cookie Policy (https://www.feniceimmobiliare.it/Informativa-sui-cookies.htm).

Informazioni aggiuntive sul trattamento dei dati
Difesa in giudizio
Nel caso di ricorso al tribunale per abuso da parte dell'utente nell'utilizzo di www.feniceimmobiliare.it o dei servizi a esso collegati, il titolare ha la facoltà di rivelare i dati personali dell'utente. È inoltre obbligato a fornire i suddetti dati su richiesta delle autorità pubbliche.

Richiesta di informative specifiche
L'utente ha diritto di richiedere a www.feniceimmobiliare.it informative specifiche sui servizi presenti sul sito web e/o la raccolta e l'utilizzo dei dati personali.

Raccolta dati per log di sistema e manutenzione
www.feniceimmobiliare.it e/o i servizi di terze parti (se presenti) possono raccogliere i dati personali dell'utente, come ad esempio l'indirizzo IP, sotto forma di log di sistema. La raccolta di questi dati è legata al funzionamento e alla manutenzione del sito web.

Informazioni non contenute in questa policy
L'utente ha diritto di richiedere in ogni momento al titolare del trattamento dei dati le informazioni aggiuntive non presenti in questa Policy riguardanti il trattamento dei dati personali. Il titolare potrà essere contattato tramite gli estremi di contatto.

Supporto per le richieste "Do Not Track"
Le richieste  "Do Not Track" non sono supportate da www.feniceimmobiliare.it.
L'utente è invitato a consultare le Privacy Policy dei servizi terzi sopra elencati per scoprire quali supportano questo tipo di richieste.

Modifiche a questa Privacy Policy
Il titolare ha il diritto di modificare questo documento avvisando gli utenti su questa stessa pagina oppure, se previsto, tramite i contatti di cui è in possesso. L'utente è quindi invitato a consultare periodicamente questa pagina. Per conferma sull'effettiva modifica consultare la data di ultima modifica indicata in fondo alla pagina.
Il titolare si occuperà di raccogliere nuovamente il consenso degli utenti nel caso in cui le modifiche a questo documento riguardino trattamenti di dati per i quali è necessario il consenso.

Definizioni e riferimenti legali
Dati personali (o dati, o dati dell'utente)
Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.

Fonte: sito web del Garante della Privacy (http://www.garanteprivacy.it).

Dati di utilizzo
Sono dati di utilizzo le informazioni che vengono raccolte in automatico durante la navigazione di www.feniceimmobiliare.it, sia da sito web stesso che dalle applicazioni di terzi incluse nel sito. Sono esempi di dati di utilizzo l'indirizzo IP e i dettagli del dispositivo e del browser (compresi la localizzazione geografica) che l'utente utilizza per navigare sul sito, le pagine visualizzate e la durata della permanenza dell'utente sulle singole pagine.

Utente
Il soggetto che fa uso del sito web www.feniceimmobiliare.it.
Coincide con l'interessato, salvo dove diversamente specificato.

Interessato
Interessato è la persona fisica al quale si riferiscono i dati personali. Quindi, se un trattamento riguarda, ad esempio, l'indirizzo, il codice fiscale, ecc. di Mario Rossi, questa persona è l'interessato (articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del Regolamento UE 2016/679 (http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue).

Fonte: sito web del Garante della Privacy (http://www.garanteprivacy.it).

Responsabile del trattamento (o responsabile)
Responsabile è la persona fisica o giuridica al quale il titolare affida, anche all'esterno della sua struttura organizzativa, specifici e definiti compiti di gestione e controllo per suo conto del trattamento dei dati (articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del Regolamento UE 2016/679 (http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue). Il Regolamento medesimo ha introdotto la possibilità che un responsabile possa, a sua volta e secondo determinate condizioni, designare un altro soggetto c.d. "sub-responsabile" (articolo 28, paragrafo 2).

Fonte: sito web del Garante della Privacy (http://www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento (o titolare)
Titolare è la persona fisica, l'autorità pubblica, l'impresa, l'ente pubblico o privato, l'associazione, ecc., che adotta le decisioni sugli scopi e sulle modalità del trattamento (articolo 4, paragrafo 1, punto 7), del Regolamento UE 2016/679 (http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue).

Fonte: sito web del Garante della Privacy (http://www.garanteprivacy.it).

www.feniceimmobiliare.it (o sito web)  
Il sito web mediante il quale sono raccolti e trattati i dati personali degli utenti.

Servizio
Il servizio offerto dal sito web www.feniceimmobiliare.it come indicato nei relativi termini.

Comunità Europea (o UE)
Ogni riferimento relativo alla Comunità Europea si estende a tutti gli attuali stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, salvo dove diversamente specificato.

Cookie
Dati conservati all'interno del dispositivo dell'utente.

Riferimenti legali
La presente informativa è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Questa informativa riguarda esclusivamente www.feniceimmobiliare.it, dove non diversamente specificato.

Informativa privacy aggiornata il 19/10/2022 11:57
torna indietro leggi Privacy Policy per www.feniceimmobiliare.it
 obbligatorio
generic image refresh

cookie