A.P.E. (Attestato Certificazione Energetica) Legge N.90/2013
03-11-2013 13:31 - Fisco e Legislazione
Legge n.90/2013: l´attestato di prestazione energetica (A.P.E.) deve essere allegato a pena di nullità.
Entra in vigore il 4 agosto 2013 la legge 3 agosto 2013, n. 90, di conversione del D.L. n. 63/2013.
E´ stata introdotta -rispetto al testo originario del D.L. 63/2013-una nuova disposizione (il comma 3-bis dell´art. 6 del D.lgs. n. 192/2005) rilevante per l´attività notarile: "L´attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti."
Il testo della legge mantiene salvi (l´art. 6, c. 10, D.lgs. 192/2005, come modificato dal D.L. 63) gli attestati di certificazione energetica rilasciati in data anteriore al 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del d.l. 63/2013), in conformità alla direttiva 2002/91/CE, ed in corso di validità (l´attestato di certificazione energetica aveva validità temporale massima di 10 anni dal suo rilascio, salva la necessità di suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione che avesse modificato la prestazione energetica); pertanto, anche dopo l´entrata in vigore della nuova normativa, il venditore potrà avvalersi dell´eventuale attestato di certificazione energetica rilasciato in data anteriore al 6 giugno 2013, in corso di validità.
Qualsiasi trasferimento, oneroso o gratuito, sarà assoggettato pertanto agli obblighi in materia di certificazione energetica, con esclusione dei soli negozi immobiliari non comportanti trasferimento (es. fondo patrimoniale senza trasferimento, c.d. trust autodichiarato, vincolo di destinazione).Con l´emanazione del D.L.n.63/13, dal 5 giugno 2013 l´attestato di certificazione energetica (ACE) è stato sostituito dall´Ape (Attestato di prestazione energetica) conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE. L´obiettivo è quello di uniformare la normativa interna italiana in tema di prestazione energetica degli edifici alle prescrizioni dettate dall´Unione europea. Il Ministero dello sviluppo economico ha precisato con apposita circolare che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico. Si precisa, altresì, che, fino all´emanazione dei decreti previsti dall´articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l´APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, in forza dell´articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia. Il D.L. n.63/13 apporta modifiche al D.lgs.n.192/2005 ("Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell´edilizia") uniformando così la normativa italiana in materia di prestazione energetica degli edifici alle prescrizioni dettate dall´Unione Europea. A differenza del vecchio Ace, il nuovo Ape é regolato dal Dl 63/2013 che disciplina le nuove modalità di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari. Tutti gli annunci di vendita e di locazione devono riportare l´indice di prestazione energetica dell´involucro edilizio e globale dell´edificio o dell´unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. In caso di vendita o di locazione l´Ape deve essere consegnato, rispettivamente, dal proprietario o dal locatore dell´immobile all´acquirente e al conduttore ed ha una validità di dieci anni a partire dal suo rilascio. Esso dev´essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione dell´immobile che modifichi la classe energetica dell´edificio e dell´unità immobiliare. Il proprietario deve rendere disponibile l´Ape al potenziale acquirente o al nuovo locatario fin dall´avvio delle trattative e consegnarlo alla fine delle stesse ("In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l´attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all´avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime" art. 6, comma 2, D.L.n. 63/13). Quindi , il documento energetico (APE) dovrà essere già stato consegnato all´acquirente od al conduttore al momento della stipula dell´eventuale contratto preliminare/contratto di locazione; non è previsto espressamente alcuno obbligo di menzionare una tale circostanza nel contratto preliminare, menzione che, comunque, deve ritenersi estremamente opportuna. Invece, in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o il locatore deve fornire evidenza della futura prestazione energetica dell´edificio e dovrà produrre l´Ape congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori. Viene confermato quanto già previsto nell´art. 6, comma 2 ter, del D.lgs.n. 192/2005 ossia che nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione deve inoltre essere inserita una clausola con la quale l´acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell´Ape, in ordine all´ attestazione della prestazione energetica degli edifici. Il decreto legge 63/2013 prevede, inoltre, dure sanzioni amministrative per i proprietari degli immobili che non rispettino l´obbligo di dotazione dell´Ape in caso di vendita (la sanzione va da 3mila a 18mila euro) mentre è prevista una sanzione da 300 a 1800 euro per i locatori che stipulino i nuovi contratti di locazione privi di Ape. Non meno severe le sanzioni per il responsabile dell´annuncio, tenuto a pagare una somma compresa tra 500 e 3000 euro nel caso in cui l´annuncio non contenga l´indice di prestazione energetica e la relativa classe energetica. Fiaip ricorda come sia necessario che le agenzie immobiliari informino i propri clienti sugli obblighi previsti dal D.L.n.63/13 e sull´eventuale specifica legislazione regionale in materia, nonché sulle sanzioni previste in caso di inadempimento alle prescrizioni previste.
Fonte: FIAIP
Entra in vigore il 4 agosto 2013 la legge 3 agosto 2013, n. 90, di conversione del D.L. n. 63/2013.
E´ stata introdotta -rispetto al testo originario del D.L. 63/2013-una nuova disposizione (il comma 3-bis dell´art. 6 del D.lgs. n. 192/2005) rilevante per l´attività notarile: "L´attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti."
Il testo della legge mantiene salvi (l´art. 6, c. 10, D.lgs. 192/2005, come modificato dal D.L. 63) gli attestati di certificazione energetica rilasciati in data anteriore al 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del d.l. 63/2013), in conformità alla direttiva 2002/91/CE, ed in corso di validità (l´attestato di certificazione energetica aveva validità temporale massima di 10 anni dal suo rilascio, salva la necessità di suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione che avesse modificato la prestazione energetica); pertanto, anche dopo l´entrata in vigore della nuova normativa, il venditore potrà avvalersi dell´eventuale attestato di certificazione energetica rilasciato in data anteriore al 6 giugno 2013, in corso di validità.
Qualsiasi trasferimento, oneroso o gratuito, sarà assoggettato pertanto agli obblighi in materia di certificazione energetica, con esclusione dei soli negozi immobiliari non comportanti trasferimento (es. fondo patrimoniale senza trasferimento, c.d. trust autodichiarato, vincolo di destinazione).Con l´emanazione del D.L.n.63/13, dal 5 giugno 2013 l´attestato di certificazione energetica (ACE) è stato sostituito dall´Ape (Attestato di prestazione energetica) conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE. L´obiettivo è quello di uniformare la normativa interna italiana in tema di prestazione energetica degli edifici alle prescrizioni dettate dall´Unione europea. Il Ministero dello sviluppo economico ha precisato con apposita circolare che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico. Si precisa, altresì, che, fino all´emanazione dei decreti previsti dall´articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l´APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, in forza dell´articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia. Il D.L. n.63/13 apporta modifiche al D.lgs.n.192/2005 ("Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell´edilizia") uniformando così la normativa italiana in materia di prestazione energetica degli edifici alle prescrizioni dettate dall´Unione Europea. A differenza del vecchio Ace, il nuovo Ape é regolato dal Dl 63/2013 che disciplina le nuove modalità di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari. Tutti gli annunci di vendita e di locazione devono riportare l´indice di prestazione energetica dell´involucro edilizio e globale dell´edificio o dell´unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. In caso di vendita o di locazione l´Ape deve essere consegnato, rispettivamente, dal proprietario o dal locatore dell´immobile all´acquirente e al conduttore ed ha una validità di dieci anni a partire dal suo rilascio. Esso dev´essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione dell´immobile che modifichi la classe energetica dell´edificio e dell´unità immobiliare. Il proprietario deve rendere disponibile l´Ape al potenziale acquirente o al nuovo locatario fin dall´avvio delle trattative e consegnarlo alla fine delle stesse ("In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l´attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all´avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime" art. 6, comma 2, D.L.n. 63/13). Quindi , il documento energetico (APE) dovrà essere già stato consegnato all´acquirente od al conduttore al momento della stipula dell´eventuale contratto preliminare/contratto di locazione; non è previsto espressamente alcuno obbligo di menzionare una tale circostanza nel contratto preliminare, menzione che, comunque, deve ritenersi estremamente opportuna. Invece, in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o il locatore deve fornire evidenza della futura prestazione energetica dell´edificio e dovrà produrre l´Ape congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori. Viene confermato quanto già previsto nell´art. 6, comma 2 ter, del D.lgs.n. 192/2005 ossia che nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione deve inoltre essere inserita una clausola con la quale l´acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell´Ape, in ordine all´ attestazione della prestazione energetica degli edifici. Il decreto legge 63/2013 prevede, inoltre, dure sanzioni amministrative per i proprietari degli immobili che non rispettino l´obbligo di dotazione dell´Ape in caso di vendita (la sanzione va da 3mila a 18mila euro) mentre è prevista una sanzione da 300 a 1800 euro per i locatori che stipulino i nuovi contratti di locazione privi di Ape. Non meno severe le sanzioni per il responsabile dell´annuncio, tenuto a pagare una somma compresa tra 500 e 3000 euro nel caso in cui l´annuncio non contenga l´indice di prestazione energetica e la relativa classe energetica. Fiaip ricorda come sia necessario che le agenzie immobiliari informino i propri clienti sugli obblighi previsti dal D.L.n.63/13 e sull´eventuale specifica legislazione regionale in materia, nonché sulle sanzioni previste in caso di inadempimento alle prescrizioni previste.
Fonte: FIAIP
[
]
[
]

